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“Violata nel corpo e nella volontà?”
Secondo decine di articoli di giornali lo Stato può ignorare il dissenso e ritenere lecita la trasfusione contro la volontà espressa
📅 Napoli, 9 novembre 2025 – Una sentenza che a parere dei giornali legittima la violazione del dissenso informato
Violata nel corpo e nella volontà. Il Mattino, quotidiano storico, riferisce che il Tribunale di Napoli ha assolto due medici dell’Ospedale Cardarelli dall’accusa di violenza privata per aver trasfuso sangue a una paziente Testimone di Geova, nonostante il suo esplicito rifiuto e, sempre secondo le fonti giornalistiche, con DAT regolarmente depositate.
⚖️ I fatti: DAT ignorate, dissenso disatteso?
Secondo la ricostruzione del Il Mattino “la donna aveva enormi perdite di sangue per un problema riscontrato all’altezza dell’utero e, al momento dell’accesso in ospedale, la donna produce le DAT (direttive anticipate di trattamento), nelle quali specifica di essere professante il credo di Testimone di Geova e di non accettare alcuna trasfusione, anche se in presenza di un rischio concreto per la propria vita”. Le DAT, come noto, devono includere la nomina di un fiduciario che nel caso dei Testimoni di Geova abitualmente include anche un sostituto fiduciario. “Nel corso della permanenza in ospedale, durante un consulto, riferisce sempre Il Mattino, i medici hanno spiegato alla paziente che le sue condizioni di salute si stavano aggravando. Era a rischio vita. Anche in questo caso, però, era arrivato il diniego categorico da parte della donna di accettare trasfusioni. Ma il momento decisivo, secondo gli atti che Il Mattino ha letto, si materializza successivamente di fronte alla necessità di procedere ad un intervento di raschiamento. A questo punto la scena che viene rappresentata dalle indagini ha un che di drammatico: alla donna viene riproposta la necessità di dare corso alle trasfusioni, ma ancora una volta c’è un no da parte della paziente, che si rifiuta di sottoscrivere qualsiasi ulteriore documento”. Un ulteriore dissenso orale, quindi, a cui non fa seguito l’accettazione dei medici, ma pretendono un ulteriore documento, secondo questa ricostruzione. Avrebbero dovuto e potuto prendere atto del rifiuto e sottoscrivere in cartella clinica il dissenso chiaramente espresso della malata, accettando il dissenso attuale ed esplicito. Perché non lo hanno fatto? Perché i medici hanno preferito procedere secondo la propria Scienza e Coscienza, calpestando i diritti della paziente e trasfondendola per un raschiamento ginecologico? La scusante del rifiuto della donna a sottoscrivere qualsiasi ulteriore documento, negava la validità delle DAT? Il consenso o dissenso informato si sarebbe dovuto basare esclusivamente su un ulteriore documento redatto e firmato dalla donna, fra l’altro, richiesto mentre secondo i medici era in imminente pericolo di vita, di lingua non italiana e senza interprete? “Sempre secondo il giornale Il Mattino, quando si doveva prendere una decisione drastica mancava un interprete e questo avrebbe spinto i medici ad evitare altri indugi ed effettuare le trasfusioni rifiutate”, evidentemente non considerando sufficienti e attuali le ripetute e ribadite espressioni di dissenso della malata. Il giudice per l’udienza preliminare, Armonia De Rosa, ha pronunciato l’assoluzione dei medici con formula piena: “perché il fatto non sussiste”. Questa decisione, sostenuta anche dal pubblico ministero Ciro Capasso, rappresenta un colpo durissimo al principio di autodeterminazione terapeutica sancito dalla legge 219/2017 e dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione.

Non avendo accesso alla sentenza né alle motivazioni che saranno depositate entro 90 giorni, ci siamo limitati a riferire quanto riportato dai vari giornali. Abbiamo ascoltato i pareri di alcuni medici, giuristi e cultori della materia, sugli articoli pubblicati dai media. Tutti gli esperti concordano che qualora la sentenza e le motivazioni confermassero gli articoli giornalistici, sarebbero stati violati dai medici assolti diversi articoli costituzionali e di leggi. Gli esperti interpellati esprimeranno il parere dopo le motivazioni. Sembrerebbe in diritto penale, che per assolvere i medici dal contestato delitto di violenza privata, sia sufficiente un ragionevole dubbio anche solo in relazione all’elemento psicologico della malata? Ricordiamo comunque in punta di Diritto le leggi esistenti:
“La Repubblica Italiana tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.” (Art. 32 della Costituzione). Imporre le cure rifiutate NON è scriminato del reato penale di violenza privata (ex art. 610 cpp) e non è mai giustificato dallo stato di necessità. Il sig. Remo Liessi fu sopraffatto e violentemente trasfuso fino a morirne, nonostante le sue urla di rifiuto in un ospedale di Milano. (leggi Storia sig. Remo Liessi e Sentenza di condanna dei medici e ospedale). Giuristi e medici legali si sono ritrovati nel 2019 in convegno presso la Cassazione dove sono state denunciate le pretese di medici che continuano a imporre cure rifiutate. Qualsiasi legge e violazione medica sul dissenso a cure rifiutate deve tenere conto della Costituzione Italiana (articoli 2 13 e 32), alla quale tutte le Leggi di grado inferiore devono ispirarsi. Il principio al dissenso di cure anche salvavita è enunciato e ribadito anche dalla DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI e dalla CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA. Sono documentate nella Storia dei Biodiritti, con centinaia di ore di video di primari, medici legali e giuristi con relazioni; I Seminari formativi USL8 di Arezzo dal 1996 hanno fatto la storia in Italia sul diritto al rifiuto delle trasfusioni che coinvolgono gli articoli della Costituzione (2 13 e 32) rafforzati dall’art.19 dalla eventuale motivazione religiosa. Grazie alla coscienza etica, giuridica e deontologica di medici e giuristi illuminati si è dato il via al progressivo riconoscimento dei BioDiritti avvalorati dalla BioEtica più attuale rafforzato dalle
DAT (Disposizione Anticipata di Trattamento), regolamentate dall’art. 4 della Legge 219 del 22 dicembre 2017, in vigore il 31 gennaio 2018. Utile a Medici e Malati quando non sono più in grado di riconfermare la volontà su cure rifiutate, precedentemente espressa in condizioni di lucidità.

La paziente, viene riferito dai giornali, che ribadì in ospedale il suo dissenso alle emotrasfusioni più volte.Tuttavia, nel momento dell’intervento, non firmò un ulteriore modulo ospedaliero di consenso / dissenso alle emotrasfusioni — sia per problemi linguistici di lettura che nel timore che il modulo fosse un consenso. Infatti ogni modulo viene intestato con titolato in grande all’inizio: MODULO DI CONSENSO INFORMATO ALLA TRASFUSIONE DI SANGUE E/O EMODERIVATI anche se, in fondo, molto più piccolo viene richiesto di spuntare acconsento / non acconsento e firmare. Il richiesto modulo di consenso scritto supera burocraticamente le chiare volontà di dissenso espresse e ribadite a voce a conferma delle DAT depositate? O dovrebbe essere solo una conferma delle volontà espresse nell’imminenza dell’atto trasfusionale rifiutato? I medici pur in mancanza di consenso procedettero comunque alla trasfusione. Dubitarono della ferma volontà della malata perché non firmò il modulo? Ci chiediamo, furono almeno tentate le alternative scientificamente validate o fu preferito sopprimere la volontà della paziente con la trasfusione invocando uno stato di necessità abbondantemente escluso come scriminante dalla legge 219 del 2017?: “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata.” Sono note da anni le tante informazioni scientifiche disponibili sulle alternative alle emotrasfusioni. A seguito dello scandalo mondiale del Sangue Infetto, sono state emanate linee guida Unione Europea marzo 2017 e OMS Organizzazione Mondiale della Sanità 2010 con risoluzione vincolante per gli stati membri (WHA64.12. 21.05.2010) come indicato anche dal Centro Nazionale Sangue PBM (link Patient Blood Management – Gestione Sangue del Paziente) Quindi la domanda: le Trasfusioni imposte erano veramente salvavita?
Seguono Fonti Bibliografiche e Video Autorevoli sulla Medicina e Chirurgia senza sangue, diritto al dissenso di terapie trasfusionali, alternative scientificamente validate a favore di tutta la collettività. Sono state applicate o almeno tentate?
- articolo 32 della Costituzione :“Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”
– articolo 13 Costituzione “La libertà personale è inviolabile”
– legge 219 del 2017: “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata”,
– Video | Cardiochirurgia senza Sangue
– Seminari formativi e documenti Etici Storici USL8 di Arezzo
– Biblioteca Medica del Servizio di Informazione Sanitaria jw.org
– PBM Patient Blood Management a cura della Commissione Europea
– linee guida OMS del PBM Centro Nazionale Sangue
– CoBUS (comitati sul buon uso del sangue).
– Society for the Advancement of Blood Management (SABM Aggiornamenti su Patient Blood Management)
– NATA (Network for Advancement in Transfusion Alternatives)
– OMS dal 2010 URGENTE il programma Patient Blood Management (PBM link PDF)
–10 video interviste nazionali e internazionali su medicina e chirurgia senza sangue su testimoni di Geova (Link)
– Medicina senza sangue: Convegno storico all’Università di Padova con interviste di medici e magistrati
La paziente non parlava fluentemente italiano. Nessun interprete fu presente. I fiduciari furono contattati? Il dissenso verbale più volte espresso fu ignorato? La mancata firma nel consenso divenne il pretesto per agire contro la volontà della persona? Quali alternative furono attivate prima di procedere alle trasfusioni?
⚖️ Il precedente della Cassazione: sentenza n. 29469/2020
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29469 del 23 dicembre 2020, ha stabilito che:
“Il paziente può prestare il consenso all’intervento chirurgico e, al contempo, rifiutare il trattamento trasfusionale, anche se salvavita, per motivi religiosi.”
In quel caso, una paziente Testimone di Geova fu trasfusa contro la sua volontà. La Cassazione accolse il ricorso, ribadendo che il dissenso espresso — anche se antecedente all’intervento — è vincolante se non revocato. Il medico non può sostituirsi alla volontà del paziente, neppure in caso di emergenza. La Corte di Cassazione – sez. III civ. ha emesso in quella sentenza n. 29469/2020 e accolto il ricorso di una paziente Testimone di Geova a cui era stata effettuata una trasfusione di sangue durante un intervento chirurgico, nonostante si fosse dichiarata contraria alla pratica per motivi religiosi. La Corte di Cassazione ha dichiarato che “il diritto di autodeterminazione in materia di trattamento sanitario e la libertà religiosa sono due principi costituzionali e pertanto la paziente aveva il pieno diritto di rifiutare un’emotrasfusione, anche con dichiarazione resa prima dell’intervento chirurgico, purché avesse espresso in modo inequivoco la volontà di rifiutare l’emotrasfusione anche nell’ipotesi di pericolo di vita. La Corte ha precisato che l’accettazione di un intervento chirurgico non comporta anche l’accettazione implicita di una trasfusione. Richiamando precedenti giurisprudenziali la Corte ha affermato che il paziente ha sempre il diritto di rifiutare le cure mediche che gli vengono somministrate, anche quando questo possa causare la morte. Il dissenso, però, per essere valido al punto di poter esonerare il medico e la struttura sanitaria, deve essere espresso, non equivoco ed attuale” come lo è stato quello del caso di Napoli della sentenza citata del 9 novembre 2025. Non basta una generica manifestazione di dissenso è necessario una informazione piena, accurata e attuale sulla gravità della situazione e sui rischi derivanti dal dissenso. ⚖️ Fondamenti costituzionali richiamati: Art. 2 Cost. – Diritti inviolabili della persona Autodeterminazione terapeutica: il paziente ha diritto di rifiutare trattamenti sanitari, anche se necessari alla sopravvivenza – Art. 13 Cost. – Libertà personale – Art. 19 Cost. – Libertà religiosa – Libertà religiosa: il rifiuto motivato da fede religiosa è tutelato dalla Costituzione (artt. 2, 13, 19). Legge 219/2017 – Consenso informato e DAT. Testo integrale sentenza Cassazione n. 29469/2020 su “La Legge per Tutti”
“Violata nel corpo e nella volontà?”
IMMAGINE DI FANTASIA IN OSPEDALE

Qualora lo Stato insegni a ignorare le DAT e consideri lecita la trasfusione rifiutata quali sono le reali conseguenze?
Se le DAT o comunque le volontà chiaramente espresse possono essere ignorate in emergenza, se il dissenso verbale non ha valore, se la mancata firma di un ulteriore modulo predisposto diventa un’autorizzazione burocratica implicita, allora il diritto all’autodeterminazione dov’è? Se le motivazioni della sentenza confermeranno quanto pubblicato dai giornali, come si tutela la vita dalla legittima violenza istituzionale sul corpo di chi dissente? Il corretto consenso informato, espresso da decenni come ciò che pone al centro il paziente, non è solo necessario al malato, ma soprattutto al medico per porlo al riparo da ogni eventuale conseguenza. Ma in questo modo chi viene garantito dalla legge? Il dissenso informato viene oggi sottovalutato ed esposto in maniera fugace e superficiale, compromettendo non solo il diritto del paziente, ma anche il medico e la struttura sanitaria. (L. n. 219 del 2017). Questa pronuncia giudiziaria introduce un precedente inquietante: la trasfusione forzata viene giustificata nonostante il dissenso espresso verbalmente e documentato tramite DAT? Il messaggio implicito è devastante. Se non firmi un ulteriore modulo burocratico nel momento critico dello stato di necessità, pur ribadendo a voce il dissenso, il tuo corpo può essere violato in nome della medicina paternalista.
✊ La denuncia: autodeterminazione non negoziabile
La paziente ha fatto bene a non firmare? Ha fatto bene a denunciare? Ha fatto bene a difendere il suo corpo e la sua fede? Ma lo Stato? Ha fallito? Ha scelto di premiare la violazione, di ignorare il dissenso, di subordinare la libertà alla medicina d’urgenza? Nessuna vita vale più della libertà di viverla secondo coscienza. Vedremo le motivazioni alla sentenza che saranno pubblicate.
• C’è stata Omissione del valore vincolante delle DAT?
• Che dire della Violazione del diritto all’autodeterminazione? (art. 13 Cost.)
• È lecita la Negazione del dissenso verbale espresso più volte nell’imminenza dell’atto terapeutico?
– Gli avvocati della parte lesa, valuteranno se, in base alle motivazioni della sentenza, la parte civile (in questo caso, la paziente che ha sporto denuncia), può presentare un’impugnazione contro la sentenza di proscioglimento, ma solo per valutare la responsabilità civile del medico, non per riaprire il procedimento penale. Questo significa che si può chiedere un risarcimento danni, ma non si può ottenere una condanna penale. Si può avviare una causa civile per ottenere un risarcimento dei danni subiti, sulla base delle prove che dimostrano la violazione del diritto al consenso e la violazione dei motivi profondi religiosi e l’eventuale danno causato dalla condotta del medico.

Il Comitato Etico della REDAZIONE, coordinato dal Curatore e Direttore Responsabile Silvano Mencattini iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 1979, vigila che ogni articolo contenga Informazioni e divulgazione Scientifica libera da conflitti di interesse. Le citazioni sono controllabili tramite Link sottolineato. Le notizie del sito sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte: www.egm.it no profit by biodiritti.orgNo Profit o le fonti citate con link in questo articolo.

Lo Stato sta copiando dalla Russia? La”Liberta’” esiste scritta ma la violazione di tale liberta’ e'” sottobanco”accettata?? Tanti anni di lotta x nulla??? Complimenti!
Gli avvocati della parte lesa, valuteranno se, in base alle motivazioni della sentenza, la parte civile (in questo caso, la paziente che ha sporto denuncia), può presentare un’impugnazione contro la sentenza di proscioglimento, ma solo per valutare la responsabilità civile del medico, non per riaprire il procedimento penale. Questo significa che si può chiedere un risarcimento danni, ma non si può ottenere una condanna penale. Si può avviare una causa civile per ottenere un risarcimento dei danni subiti, sulla base delle prove che dimostrano la violazione del diritto al consenso e la violazione dei motivi profondi religiosi e l’eventuale danno causato dalla condotta del medico.
Ii medici d’ogni tipo di chirurgia, lo Stato, qualunque Tribunale e qualunque Autorità, quantunque Governativa, Giudiziaria, Chirurgica di qualunque Grado o Potere, di qualunque direzione Politica e Tipo di Governo: NON DEVONO E NON POSSONO SOSTITUIRSI ALLA PERSONA IN OGGETTO E TANTOMENO VIOLARE LA VOLONTÀ INDIVIDUALE E LIBERA SCELTA INFORMATA DI QUALSIASI ESSERE UMANO. LA PERSONA DEVE SEMPRE ESSERE RISPETTATA. IL PROCESSO DI NAPOLI, DI CUI SI STA PARLANDO, È E RIMARRÀ SEMPRE UNA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO.